7 favole sull’Opt-In a cui è meglio non credere.

In modo che non ci sia un brusco risveglio con il vostro marketing via e-mail

Una volta, il 25 maggio 2018, il GDPR stava facendo scalpore in Europa. Molti avevano già sentito parlare da tempo del “misterioso” GDPR. Tuttavia, una grande incertezza si diffondeva tra gli operatori dei negozi online, i marketer e i mittenti di e-mail. Per la maggior parte di loro non era chiaro: il GDPR è uno dei “buoni” o dei “cattivi”? A cosa dovevano prepararsi ora? E soprattutto: cosa significherebbe l’entrata in vigore del GDPR per il grande regno dell’email marketing?

Abbiamo inventato per voi sette favole sull’opt-in, dalle quali è meglio non farsi trarre in inganno, e le abbiamo arricchite con esempi pratici e consigli per voi.

In modo che non ci sia un brusco risveglio con il vostro marketing via e-mail

Un anno n. DSGVO, la maggior parte delle persone si è ripresa dallo “spavento”. Gli opt-in e i double opt-in fanno ormai parte del nostro email marketing quotidiano. Ma molti si chiedono ancora cosa sia effettivamente consentito e cosa no. E spesso la domanda è: è possibile fare a meno degli opt-in? Tra i gestori di negozi online, i marketer e i mittenti di newsletter c’è ancora incertezza su alcuni punti dopo l’introduzione del GDPR. Questo è comprensibile, viste le numerose favole che ancora circolano su opt-in & co. a un anno dall’introduzione del GDPR.

È meglio non credere alle seguenti favole, in modo da poter inviare le vostre newsletter con successo e sicurezza oggi e in futuro.


Fiaba n. 1

Si può richiedere l’interesse per una newsletter con un’email

Purtroppo non dovete credere a questa favola. Perché con l’e-mail con cui chiedete il permesso, avete già inviato loro una newsletter. È un po’ come se qualcuno suonasse al vostro campanello a mezzogiorno di domenica e vi chiedesse gentilmente se può disturbarvi la domenica. Il visitatore vi ha già svegliato dal pisolino domenicale. Quindi la sua richiesta vale già come pubblicità. Gli iscritti alle newsletter devono sempre dare il loro consenso PRIMA di ricevere la vostra newsletter. Anche se si tratta solo di chiedere se c’è interesse per la vostra newsletter. Questo vale ovviamente anche per tutte le altre forme digitali come i social network, gli SMS, WhatsApp & Co.

Conclusione: la favola n. 1

Per avere un lieto fine con il vostro email marketing, non dovreste mai inviare newsletter a potenziali iscritti che non abbiano precedentemente accettato di ricevere la vostra newsletter.


Fiaba n. 2

I clienti esistenti possono essere contattati in qualsiasi momento

In questo caso si potrebbe quasi pensare che ci sia del vero. Dopo tutto, i vostri clienti hanno già acquistato qualcosa nel vostro negozio online. Questo li rende sicuramente una delle parti interessate a cui inviare una newsletter. Per quanto possa sembrare una favola, anche questa affermazione non è vera. Perché anche i vostri clienti devono accettare di ricevere una newsletter. Tuttavia, esiste un’eccezione. Si tratta dell’eccezione prevista dal §7 comma 3 dell’UWG. È possibile generare nuovi indirizzi e-mail, ad esempio quando si acquista un prodotto. Tuttavia, devono essere rispettate regole rigorose. Il gestore del negozio deve indicare chiaramente la pubblicità diretta di beni o servizi simili quando l’indirizzo e-mail viene raccolto per la prima volta. Se il cliente acquista una maglietta, ad esempio, non può inviargli una newsletter con offerte su prodotti alimentari o attrezzature tecniche. Nella vostra newsletter potete pubblicizzare solo prodotti e servizi simili al prodotto acquistato. Inoltre, è necessario includere una politica di cancellazione. Molto importante: l’acquisto deve essere realmente avvenuto. La registrazione gratuita di un prodotto non è sufficiente.

Conclusione: Fiaba 2

Lo stesso vale in questo caso Prima di inviare una newsletter ai vostri clienti esistenti, è necessario il consenso in ogni caso. Poiché l’interpretazione della legge è troppo vaga, vi consigliamo di non avvalervi dell’eccezione. In questo modo si va sul sicuro.


Fiaba n. 3

Un biglietto da visita consegnato consente l’invio di una newsletter

Se ci credete, sarete… purtroppo non benedetti. Immaginate la seguente situazione: Siete in piedi al vostro stand fieristico e un visitatore interessato vi consegna un biglietto da visita. Poi vi dice che vorrebbe ricevere la vostra newsletter. Siete felici dell’indirizzo e-mail appena acquisito e intascate il biglietto da visita. A questo punto della favola abbiamo una notizia buona e una meno buona per voi. Il modulo con cui viene confermato il consenso a ricevere la newsletter non è specificato. Ma attenzione: chiunque raccolga dati personali ha l’obbligo di verificarli. Solo così l’opt-in è conforme alla DSGVO.

Avete ricevuto il consenso all’utilizzo dell’indirizzo e-mail quando avete consegnato il biglietto da visita, è corretto. Ma non avete modo di dimostrare in seguito come avete ottenuto questo indirizzo. Potete trovare un biglietto da visita nel parco o nella zona pedonale o è stato posato in un hotel o una terza persona ve lo passa semplicemente o, o, o…

Conclusione: Fiaba n. 3

È dovere di tutti essere in grado di dimostrare, anche a distanza di mesi o anni, come si è ottenuto l’indirizzo e-mail e che il consenso è stato volontario. A nostro avviso, la via digitale è quindi la più semplice e anche la più sicura.


Fiaba n. 4

Il consenso alla newsletter è valido per tutta la vita.

Questa favola è facile da capire. Perché già con la revoca dell’iscrizione alla newsletter, il consenso a ricevere la newsletter non è più valido. L’indirizzo e-mail non può più essere utilizzato per inviare una newsletter con effetto immediato. Esiste anche il caso in cui un abbonato non abbia ricevuto una newsletter per un periodo di tempo più lungo. Il Tribunale distrettuale di Bonn del 2016, ad esempio, ha stabilito (AG Bonn, sentenza del 10.05.2016 – 104 C 227/15) che un consenso non utilizzato perde la sua efficacia se sono trascorsi quattro anni tra il rilascio e il (primo) messaggio promozionale da parte vostra (fonte: Datenschutz-Notizen.de). Sulla base di queste sentenze, si consigliava di inviare una newsletter almeno una volta all’anno per evitare la scadenza del consenso. Tuttavia, all’inizio del 2018, la Corte federale di giustizia ha chiarito che il consenso non decade solo per il trascorrere del tempo. È quindi lecito attendersi un adeguamento della giurisprudenza (fonte: Datenschutz-Notizen.de).

Conclusione: Fiaba n. 4

Questa affermazione è sicuramente una delle favole da cui non bisogna farsi irretire. Inoltre, non ci sono eccezioni. Non appena l’abbonato si cancella dalla newsletter, anche il consenso termina con effetto immediato.


Fiaba n. 5

Il doppio opt-in è obbligatorio in Germania

Sicuramente questa affermazione è corretta e non è una favola, giusto? Il dovere sembra sempre giusto. Ma… sorpresa, anche questa “favola” non è vera.

Di solito, ogni nuovo iscritto alla newsletter riceve un’e-mail di follow-up che gli chiede di riconfermare l’iscrizione alla newsletter. Si tratta di una procedura comune per i negozi online. Con il double opt-in si vuole essere sicuri che una terza persona non si iscriva alla newsletter all’insaputa dell’altra persona con il suo indirizzo e-mail, causando così spam.

Il double opt-in non è obbligatorio per legge in Germania. Tuttavia, se rinunciate al doppio opt-in, in caso di controversia non sarete in grado di dimostrare se una terza persona si è registrata alla vostra newsletter con l’indirizzo e-mail.

Conclusione: la favola n. 5
Anche se il double opt-in non è obbligatorio, in caso di controversia siete sempre al sicuro con un’e-mail double opt-in.


Fiaba n. 6

La partecipazione all’estrazione a premi richiede sempre l’inserimento in una lista di distribuzione della BN.

I negozi online utilizzano spesso i concorsi per aumentare il loro fatturato o per generare nuove registrazioni alla newsletter. Molti gestori di negozi online si pongono la domanda: è consentito o meno rendere obbligatoria la partecipazione alla lotteria con la registrazione alla newsletter? Per molto tempo, la questione non è stata definita in modo chiaro. Ma dal 25.05.2018 al più tardi, possiamo dire chiaramente che una lotteria collegata obbligatoriamente alla registrazione alla newsletter non è conforme alla DSGVO. E anche in questo caso non ci sono eccezioni. Il partecipante alla lotteria può ovviamente iscriversi alla newsletter, se interessato. Ma il consenso a ricevere la newsletter è sempre volontario e inserito in un campo o in una casella separata.

Conclusione: la favola n. 6

La partecipazione al vostro concorso non deve essere necessariamente legata al consenso a ricevere o iscriversi a una newsletter. L’iscrizione è sempre volontaria.


Fiaba n.  7

Il GDPR non è vincolante per i Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

È chiaro che il GDPR si applica in tutti i 28 Stati dell’Unione Europea. Ma che dire dei Paesi che non fanno parte dell’UE? Diamo un’occhiata più da vicino alla favola. Le aziende dei Paesi terzi, cioè dei Paesi che non fanno parte dell’UE, possono davvero ignorare il GDPR?

Possiamo rispondere direttamente con un no. Perché se, ad esempio, l’azienda ha una filiale nell’UE e vi tratta dati personali, è obbligata a rispettare le linee guida del GDPR.

Ma cosa succede se un negozio online degli Stati Uniti, ad esempio, non ha una filiale nell’UE e tratta solo i dati degli abbonati o degli acquirenti che vivono nell’Unione Europea? I negozi online, in particolare, spesso tracciano i dati personali dei destinatari delle loro newsletter e degli acquirenti per personalizzare le loro offerte o il contenuto delle loro newsletter. In questo caso vige una regola chiara: se come negozio online trattate dati personali di persone che vivono nell’UE, il vostro negozio online deve adattare i processi aziendali, come l’email marketing, in modo conforme al GDPR.

Questo vale anche se solo il responsabile del trattamento dei dati si trova nell’UE. Ad esempio, se un cliente statunitense utilizza solo destinatari statunitensi ma si avvale di un fornitore di servizi dell’UE come CleverReach, l’azienda è tenuta a rispettare le linee guida del GDPR.

Conclusione: Favola 7

In molti casi, anche le aziende situate al di fuori dell’UE devono rispettare il GDPR. Questo vale anche se solo il responsabile del trattamento dei dati, come i fornitori di software di posta elettronica come CleverReach, si trova nell’UE.


La favola dell’opt-in Conclusione:

Oggi sappiamo che il GDPR è uno degli aspetti positivi e rende l’email marketing più facile e sicuro che mai per i gestori di negozi online, i marketer e gli inviatori di newsletter. Non lasciatevi quindi ingannare e fuorviare dalle favole sull’opt-in che circolano. Se raccogliete i vostri dati in conformità con il GDPR, sarete sicuri di avere un lieto fine con il vostro email marketing.

A proposito, Cleverreach offre un’ora di consulenza speciale sul DSGVO per ulteriori domande sul DSGVO, che vi sarà sicuramente d’aiuto.


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